In vigore il Codice deontologico per il trattamento della Privacy

Dal 1 Ottobre è in vigore il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale“, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate.

Le società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager dovranno conformare il trattamento dei dati personali a quanto previsto dal Codice deontologico.

Il Codice disciplina un settore particolarmente importante per il mercato e fissa le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Utilizzo dei dati senza il consenso degli interessati

I dati provenienti da “fonti pubbliche”, come pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque: bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l’iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari.

I dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo.
Sono inoltre utilizzabili i dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.

Gli operatori dovranno utilizzare solo dati pertinenti, non eccedenti l’attività di informazione commerciale e sempre aggiornati; annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

I dati giudiziari della persona censita potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Se tali informazioni sono tratte da un una testata giornalistica, non possono risalire a più di 6 mesi prima.

Informativa e riscontro agli interessati

Tutte le società del settore dovranno fornire una informativa completa sul proprio sito web. Inoltre, le società di informazioni commerciali di maggiori dimensioni hanno provveduto alla costituzione di un portale unico Informativa Privacy A.N.C.I.C. nel quale saranno inserite tutte informazioni per verificare i dati relativi agli interessati.

E’ previsto l’obbligo per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di accesso ai dati personali avanzate dalle persone censite

Conservazione dei dati

I dati potranno essere conservati solo per periodi di  tempo ben definiti  e nei limiti  della conoscibilità, dell’utilizzabilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento. In particolare, le informazioni relative ai fallimenti  e  alle altre procedure concorsuali possono essere conservate per un  periodo di tempo non superiore a 10  anni dalla data di apertura della procedura di  fallimento.

Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali. Clicca qui e scarica l’Infografica.

Fonte: Garante Privacy