L’emergenza Covid-19 NON “sospende” la Privacy

Onde scongiurare dubbi e incertezze e senza alcuna pretesa di esaustività, il presente articolo si prefigge di fare chiarezza circa talune affermazioni concernenti l’effettività della normativa sulla protezione dei dati personali durante l’emergenza Covid-19, che potrebbero risultare pressappoco fuorvianti.

Le misure di sicurezza, i protocolli e i flussi informativi collegati alla gestione dell’emergenza epidemiologica, implicano inevitabilmente il trattamento di dati personali e di dati particolari (i.e. dati relativi allo stato di salute) e di conseguenza impongono il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, che peraltro riserva una tutela rafforzata ai dati particolari.

Proprio la circostanza che la normazione d’urgenza contenga prescrizioni in materia di privacy, dimostra come la riservatezza dei dati personali vada preservata anche nella gestione delle situazioni di emergenza, basti esaminare il Protocollo del 14 Marzo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o il Provvedimento del Garante del 2 Marzo 2020 per avere alcuni esempi.

A ben vedere, l’art. 14 del D.L. n. 14/2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” erroneamente interpretato alla stregua di una norma avente “effetti sospensivi” sulla privacy, altro non fa che confermarne la cogenza, prescrivendo che:

  1. Fino al termine dello stato di emergenza, nell’ambito delle operazioni collegate alla gestione dell’epidemia, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione  civile, i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo  del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché  gli uffici del Ministero della salute e  dell’Istituto  Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare  e a garantire l’esecuzione delle misure disposte per il contenimento dell’epidemia, possono effettuare  trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche  relativi allo stato di salute e alle condanne penali (artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679),  che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 
  2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (per esempio dati relativi allo stato di salute e alle condanne penali) è effettuata nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto. 
  3. I trattamenti di dati personali di cui ai punti precedenti sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 
  4. I soggetti richiamati al primo punto possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 (i.e. nomina a persona autorizzata al trattamento), con modalità semplificate e anche oralmente. 
  5.  I soggetti richiamati al primo punto possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo oppure fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione. 
  6. Al termine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al punto 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Per l’effetto, la norma in commento si applica soltanto ai soggetti e nei casi ivi indicati, per tutti gli altri Titolari del trattamento e per tutti i soggetti chiamati a effettuare un trattamento per loro conto, si applica senz’altro la disciplina generale.

 

Ufficio Legale Protection Trade – Avv. Morena Campana