Indicazioni Confindustria: COVID-19 e Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001)

PUBBLICATE DA CONFINDUSTRIA LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Negli ultimi mesi tra gli operatori del settore è sorto un acceso dibattito attorno alla questione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per contagio da Covid-19 e alla necessità di un aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione, che ha visto emergere opinioni nettamente divergenti e contrastanti.

Da Confindustria, la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, arrivano le prime indicazioni operative.

Nel Position Paper predisposto nel Giugno 2020, l’Associazione opera un primo distinguo tra rischi d’impresa diretti e indiretti scaturiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Pandemia in atto, evidenzia l’Associazione, <<può rappresentare un’ulteriore “occasione” di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti>>.

L’adozione delle misure di sicurezza e organizzative da parte delle imprese per il contrasto alla diffusione del contagio, infatti, ha comportato la necessità di acquistare nuovi beni e dispositivi, l’impiego di nuove risorse, continui e frequenti contatti con i pubblici ufficiali ecc.

Trattasi di attività che possono aumentare il rischio di compimento di talune fattispecie di reato rilevanti ai sensi della disciplina 231 (p.e. corruzione tra privati, corruzione e altri reati contro la PA, caporalato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati contro l’industria e il commercio, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati di criminalità organizzata, reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore).

Sull’opportunità dell’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e gestione in ordine ai rischi cd. indiretti, la posizione dell’Associazione è oltremodo chiara e condivisibile.

Trattandosi nella fattispecie di rischi e condotte che il modello già avrebbe dovuto tenere in debita considerazione, la necessità dell’aggiornamento del Modello non è affatto automatica e scontata, poiché le imprese avrebbero dovuto già implementare tutti i presidi necessari.

Va da sé, che non può dirsi lo stesso per quelle organizzazioni che non avevano ancora provveduto a mappare questa tipologia di rischi.

Per rischi cd. diretti, invece, si intendono quei pericoli strettamente connessi e correlati al contagio da Covid-19 e che riguardano indistintamente tutte le imprese e tutta la collettività.

<<In primo luogo, è necessario evidenziare che, sebbene ci si riferisca a un rischio che incide sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché “nuovo” nelle sue caratteristiche biologiche, l’approccio in chiave 231 non è dissimile da quanto già considerato con riferimento ai rischi indiretti.

Infatti, anche prima dell’emergenza epidemiologica, i reati in materia di salute e sicurezza erano contemplati quali fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il riferimento è, in particolare, ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi degli articoli 589 e 590 del codice penale>>.

Alla luce di tali considerazioni, emerge che anche rispetto alla previsione dei rischi diretti, i.e. contagio Covid-19, non è affatto scontata l’opportunità di aggiornare e modificare i modelli di organizzazione e gestione, sebbene in base alle specificità del caso potrebbe rendersi opportuno un addendum al Modello recante per esempio le misure e i protocolli specifici implementati per il contrasto all’emergenza, ciò evidentemente anche per il carattere temporaneo che inevitabilmente assumono tali misure.

Ai sensi dell’articolo 2087 c.c., l’esposizione dei lavoratori al rischio da contagio sui luoghi di lavoro determina per il datore di lavoro l’obbligo di predisporre misure di tutela adeguate ed efficaci.

Ma in considerazione delle peculiarità intrinseche al rischio Covid-19, che si contraddistingue non solo per la sua pervasività e indistinta contagiosità, ma anche per l’incertezza e imprevedibilità della malattia e della sua progressione, stante la scarsa conoscenza del morbo e delle possibili cure, sottolinea l’Associazione <<i datori di lavoro non hanno a disposizione le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall’art. 2087 c.c., nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente un rischio di tal genere e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenere tale rischio>>.

Di conseguenza, il compito di individuare idonee ed efficaci misure generali di contenimento e di prevenzione è senz’altro rimesso alle Autorità pubbliche.

Da qui la predisposizione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo e poi successivamente integrato, le Linee Guida e i Protocolli di settore, le prescrizioni contenute nella decretazione d’urgenza e nelle ordinanze susseguitesi nel corso dell’emergenza.

Nel contesto descritto, è evidente che l’adozione attenta e scrupolosa delle misure previste dai Protocolli e dai Provvedimenti emanati dalle Pubbliche Autorità, diviene imprescindibile per l’ottemperanza da parte dei datori di lavoro agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e per evitare di incorrere in una delle fattispecie di reato sanzionate dal D. Lgs. n. 231/2001.

Peraltro, a conclusioni non dissimili è pervenuto anche l’INAIL, che con la circolare n. 22 del 20 Maggio 2020 ha chiarito che il riconoscimento delle infezioni da Covid-19 dei lavoratori come infortunio sul lavoro, non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro <<Non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi casi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. […] Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33>>.

Tra le indicazioni operative di Confindustria, infine, vi è il suggerimento di:

– approntare un’adeguata reportistica delle misure adottate, nonché degli esiti delle attività di controllo sulla loro corretta implementazione, garantendo la tracciabilità e la conservazione di tale documentazione;

– predisposizione di un protocollo aziendale che declini in modo puntuale le misure poste in essere per recepire quelle contenute nel Protocollo di sicurezza;

– rafforzata vigilanza da parte degli Organismi di Vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello e delle misure anti-contagio prescritte all’interno dei Protocolli e della normazione d’urgenza vigente;

– implementazione di adeguati flussi informativi sulle misure concretamente implementate all’interno dell’impresa tra datore di lavoro, funzioni aziendali coinvolte e Organismo di Vigilanza.

Avv. Morena Campana

Ufficio Legale Protection Trade