Direttiva PIF e nuovi Reati Presupposto

Necessità di aggiornare i modelli di organizzazione e gestione ex art. 6 del D.LGS. 231/2001

Se i modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 tra polemiche e opinioni contrastanti avevano “resistito” alla pandemia da Covid-19, con l’entrata in vigore del decreto attuativo della Direttiva PIF, gli interventi di aggiornamento divengono indubbiamente impellenti.

La spinta riformista prese le mosse dalla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento e del Consiglio del 5 Luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Il legislatore italiano è intervenuto dapprima con la L. 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale) e poi da ultimo con il D. Lgs. n. 75/2020.
Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti le principali novità hanno riguardato l’art. 24 del D. Lgs. 231/2001 novellato nella sua rubrica, ma soprattutto con la previsione della Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e dei reati in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo tra i reati presupposto.

Dipoi, all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, norma anche essa novellata nella rubrica oltreché nel contenuto, sono state aggiunte le fattispecie del Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Sebbene si trattasse di una norma di recente introduzione, anche l’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 non è stato risparmiato dagli interventi di riforma.

E’ senz’altro utile rammentare che l’articolo in commento era stato inserito nel Decreto 231 alla fine del 2019, rendendo ascrivibile alle persone giuridiche anche la responsabilità per la commissione dei delitti di natura tributaria. Nella fattispecie si trattava della Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) e Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11. D. Lgs. 74/2000).

Con il D. Lgs. 75/2020 il legislatore ha nuovamente novellato la norma includendo tra i reati presupposto il delitto di Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e il delitto di Indebita compensazione (art. 1-quater D. Lgs. 74/2000), ma con la specificazione che per essere imputabili all’ente debbano essere commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al precipuo fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 mln di euro.

Infine, in attuazione della Direttiva PIF sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto anche le fattispecie di Contrabbando di cui D.P.R. n. 43/1973.

 

Avv. Morena Campana

Ufficio Legale Protection Trade