Whistleblowing

Il D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito “Decreto”), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023.

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.

In tema di whistleblowing, il nostro Paese aveva già previsto alcune norme nel d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss.), nonché nella legge 30 novembre 2017, n. 179.

Con il decreto legislativo approvato si abrogano le disposizioni anzidette, raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti.

È prevista la creazione di canali di segnalazione interna volti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

All’art. 4 del Decreto vengono indicati i soggetti, del settore privato e del settore pubblico, che necessariamente devono istituire tali canali di segnalazione interna.

In particolare, per quel che concerne il settore privato, il Decreto ha previsto l’obbligo di predisporre canali di segnalazione interna per quei soggetti che:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
  • ovvero, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati;
  • ovvero, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.

Per quel che concerne le segnalazioni esterne, l’articolo 6 del Decreto ne stabilisce le condizioni, mentre l’articolo 7 indica l’ANAC quale autorità competente per tali segnalazioni, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza.

L’art. 24 del Decreto legislativo prevede che le disposizioni del Decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

 

Indichiamo di seguito le attività previste e le modalità di esecuzione delle stesse:

  1. redazione o aggiornamento di una procedura di gestione delle segnalazioni delle violazioni;
  2. gestione delle segnalazioni delle violazioni;
  3. fornitura di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni delle violazioni, tramite partner informatico;
  4. aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in riferimento al Decreto;
  5. aggiornamento del registro delle attività di trattamento e di tutti gli adempimenti privacy coinvolti dal Decreto;
  6. erogazione di sessioni formative al personale sul tema del whistleblowing.

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