La prima sentenza sulla responsabilità penale dell’OdV

La Corte di Cassazione (sez. I, 20 gennaio 2016, n. 18168) si è pronunciata sull’ipotizzata responsabilità dei membri dell’ODV in materia antinfortunistica – ex art. 437 c.p. per omessa segnalazione ai vertici aziendali su una serie di carenze in tema di prevenzione degli infortuni.

Nel ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica rilevava carenze nella funzione di controllo, la mancanza di sollecitazioni ad assumere iniziative concrete per la sicurezza e lamentava infine anche la mancanza di indipendenza dell’organismo di vigilanza e l’incompetenza tecnica dei suoi componenti.

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha evidenziato, tra gli altri, la mancata precisazione di quali fossero la carenze e le manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell’Organismo di Vigilanza tali da configurare l’omissione dolosa di cautele contro verso infortuni sul lavoro.

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