COVID-19 – Ordinanza Imprese Lombardia del 13 maggio 2020

Lombardia, ordinanza del 13 maggio 2020: misurazione temperatura, sicurezza sul lavoro, dati personali

Regione Lombardia Ordinanza n. 546 del 13.05.2020 – Obbligo misurazione della temperatura dei lavoratori

Con l’ Ordinanza n. 546 del 13.05.2020 la Regione Lombardia ha adottato le misure di seguito sinteticamente elencate:

  • OBBLIGO per il datore di lavoro di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro;
  • OBBLIGO per il datore di lavoro di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite);
  • OBBLIGO di comunicare, tramite medico competente e/o ufficio del personale, il superamento della Temperatura fissata (37,5°C) all’ATS territorialmente competente che fornirà le opportune indicazioni cui attenersi;
  • FACOLTA’ (“Si raccomanda fortementecfr. art. 1 Ord. 546/20 Reg. Lomb.) di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura corporea deve essere effettuata da parte del datore di lavoro o di un suo delegato.

Le disposizioni della predetta ordinanza produrranno i loro effetti a partire dal 18 maggio 2020 e saranno efficaci sino al 31 maggio 2020, salvo successive proroghe. 

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Adempimenti connessi alla Sicurezza sul lavoro

Pertanto, è necessario fornire ai lavoratori un dispositivo termoscanner – termometro a infrarossi, nonché mascherine e guanti monouso, da indossare per la manipolazione del termometro. 

È opportuno, altresì, mettere a disposizione dei lavoratori gel igienizzante da utilizzare per disinfettare il termometro al termine della misurazione, prima di riporlo.

Deve, inoltre, essere identificato un locale di isolamento.

Tali misure devono essere riportate nel “Protocollo di sicurezza anti-contagio” di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 redatto dal datore di lavoro, se non già presenti.

Per completezza, si rammenta che il controllo della temperatura corporea era già annoverato tra le misure fortemente consigliate, ma non obbligatorie, del Protocollo di sicurezza annesso al DPCM del 26.04.2020. 

Adempimenti connessi al trattamento di dati personali

La misurazione della temperatura costituisce un trattamento di dati personali, pertanto ai soggetti sottoposti a misurazione deve essere fornita idonea informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679.

Il dato non deve di norma essere registrato, come peraltro previsto dalle FAQ dell’Autorità Garante in materia, salvo il caso in cui la registrazione sia necessaria per documentare il diniego di accesso allo stabilimento/edificio o farne comunicazione alle autorità competenti.

In base alle specificità del caso, potrebbe essere necessario predisporre altresì:

  • Nomina a persona autorizzata al trattamento/Responsabile esterno
  • Aggiornare il Registro dei trattamenti

 

La presente comunicazione non ha carattere esaustivo.

Per maggiori informazioni, dubbi e/o chiarimenti potete contattarci e consultare al seguente link il nostro Vademecum COVID19 per aziende e professionisti.