Garante Privacy: qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza

Parere del Garante italiano per la protezione dei dati personali sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall’art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

 

Con parere Prot. 0017347 del 12.05.2020, il Garante italiano per la protezione dei dati personali si espresso in merito alla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza ex art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza con nota del 16 ottobre 2019, difatti, aveva posto all’attenzione dell’Autorità la querelle interpretativa sorta in dottrina con riferimento alla qualificazione degli Organismi in discorso e dei suoi componenti, avente peraltro rilevanti ripercussioni sugli adempimenti da porre in essere in ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Orbene, a seguito di un’attenta analisi delle disposizioni normative contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel Codice italiano Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Garante si è espresso nel senso di considerare gli Organismi di Vigilanza exart. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 alla stregua di una “parte dell’ente” e che indipendentemente dall’essere interni o esterni all’ente, i suoi componenti debbano essere nominati soggetti autorizzati al trattamento (cfr. artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 Regolamento UE 2016/679; art. 2quaterdecies del Codice Privacy).

A parere del Garante, pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’OdV non puòessere considerato autonomo Titolare del trattamento (art. 4, n. 7 del Regolamento), atteso che <<i compiti di iniziativa e controllo propri dell’OdV non sono determinati dall’organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall’organo dirigente che nel modello di organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al funzionamento compresa l’attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza (art. 6, commi 1 e 2 d.lgs. n. 231/2001)>>.

Milita in tal senso anche la considerazione per cui all’OdV non possa <<essere imputata una responsabilità penale in ordine all’eventuale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001 nel caso di omessi controlli, posto che tale organismo, pur avendo funzioni di vigilanza e controllo, non è dotato di alcun potere impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, così che, anche in caso di inerzia dell’OdV, la responsabilità ricade sull’ente che non potrà avvalersi della scriminante prevista dall’art.6, comma 1 d.lgs n.231/2001>>.

Peraltro <<l’OdV non ha l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti di cui viene a conoscenza a causa e nell’esercizio delle sue funzioni (obbligo che grava invece sull’ente all’uopo informato dall’OdV) né è l’organismo investito di poteri disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti, poteri che rimangono in capo all’ente ai cui vertici aziendali l’OdV è tenuto a segnalare le violazioni accertate, proponendo, al contempo, l’adozione delle necessarie sanzioni>>.

Link al documento: https://www.aodv231.it/images/img_editor/888489_12.05.2020.pdf

Avv. Morena Campana

Ufficio Legale Protection Trade